Articolo 107
I magistrati sono inamovibili.Il Ministro della Giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare.Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario.
Articolo 108
Le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge.
Articolo 109
L'autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria.
Articolo 110
Spettano al Ministro della Giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.
Articolo 111
Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale,pronunciati dagli organi giurisdizionali,è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge.Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.
Articolo 112
Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale.
Articolo 113
Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa. Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.
Articolo 114
La Repubblica è costituita dai Comuni,dalle Regioni e dallo Stato.I Comuni e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti,poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.Roma è la capitale della Repubblica.
Articolo 115 abolito
Articolo 116 abolito
Articolo 117 abolito
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