martedì 5 marzo 2024

La mia Costituzione della Repubblica Italiana

 Articolo 81

La Camera dei Deputati ogni anno approva con legge i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo. L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.

Articolo 82

La Camera dei Deputati può disporre inchieste su materie di pubblico interesse. A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi.La Commissione di inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

Articolo 83

Il Presidente della Repubblica è eletto da tutti i cittadini,uomini e donne,maggiorenni.La legge determina le modalità di elezione del Presidente della Repubblica.

Articolo 84

Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni d'età e goda dei diritti civili e politici.L'ufficio del Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica.L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.

Articolo 85

Il Presidente della Repubblica è eletto per quattro anni.La carica di Presidente della Repubblica non può essere ricoperta per tre mandati consecutivi.

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