Articolo 136
Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge,la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alla Camera dei Deputati.
Articolo 137
Tutti i cittadini e tutte le cittadine possono proporre alla Corte Costituzionale giudizi di legittimità costituzionale delle leggi e degli atti,aventi forza di legge,dello Stato.
Articolo 138
Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate dalla Camera dei Deputati con due successive deliberazioni,ad intervallo non minore di tre mesi,e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti della Camera dei Deputati.Le leggi stesse sono sottoposte a referendum quando,entro tre mesi dalla loro pubblicazione,ne facciano domanda un quinto dei membri della Camera dei Deputati o cinque Presidenti di Regione o cinquecentomila elettori.
Articolo 139
La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.
Disposizioni transitorie e finali 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 abolite
13
I beni,esistenti nel territorio nazionale,degli ex re di Casa Savoia,delle loro consorti e dei loro discendenti maschi,sono avocati allo Stato.I trasferimenti e le costituzioni di diritti reali sui beni stessi,che siano avvenuti dopo il 2 giugno 1946,sono nulli.
14
I titoli nobiliari non sono riconosciuti.I predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922,valgono come parte del nome.L'ordine mauriziano è conservato come ente ospedaliero e funziona nei modi stabiliti dalla legge.La legge regola la soppressione della Consulta araldica.
Disposizioni transitorie e finali 15,16,17 abolite
18
La Costituzione della Repubblica Italiana è vigente dal primo gennaio 1948.
Nessun commento:
Posta un commento