giovedì 7 marzo 2024

La mia Costituzione della Repubblica Italiana

 Articolo 92

Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei Ministri,che  istituiscono insieme il Consiglio dei Ministri.Il Presidente del Consiglio la cui età deve essere almeno di venticinque anni,è eletto,ogni tre anni,dai cittadini,uomini e donne,maggiorenni contestualmente alle elezioni della Camera dei Deputati.La carica di Presidente del Consiglio non può essere ricoperta per tre mandati consecutivi.Il Presidente del Consiglio nomina i Ministri fra i Deputati della Camera dei Deputati.

Articolo 93

Il Presidente del Consiglio dei Ministri e i Ministri,prima di assumere le funzioni,prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.

Articolo 94

Il Governo deve avere la fiducia della Camera dei Deputati.Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alla Camera per ottenere la fiducia. Il voto contrario della Camera,su una proposta del Governo,non importa obbligo di dimissioni.La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.La mozione di sfiducia,se approvata,comporta le dimissioni del Governo e l'indizione di elezioni anticipate.

Articolo 95

Il Presidente del Consiglio dei Ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile.Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo,promuovendo e coordinando la attività dei Ministri.I Ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei Ministri,e individualmente degli atti dei loro dicasteri.La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero,le attribuzioni e l'organizzazione dei Ministeri.

Articolo 96 abolito

Articolo 97

I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge,in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza,le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso,salvo i casi stabiliti dalla legge.

Articolo 98

I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.Se sono membri del Parlamento,non possono conseguire promozioni se non per anzianità.Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d'iscriversi ai partiti politici per i magistrati,i militari di carriera in servizio attivo,i funzionari ed agenti di polizia,i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero.

Articolo 99 abolito

Articolo 100

Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico- amministrativa e di tutela della giustizia nell'amministrazione.La Corte dei Conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo,e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato.Partecipa,nei casi e nelle forme stabilite dalla legge,al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria.Riferisce direttamente alla Camera dei Deputati sul risultato del riscontro eseguito.La legge assicura l'indipendenza dei due Istituti e dei loro componenti di fronte al Governo.


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