Articolo 118
Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni e alle Regioni.Stato,Regioni e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini,singoli e associati,per lo svolgimento di attività di interesse generale.
Articolo 119
I Comuni e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa. I Comuni e le Regioni hanno risorse autonome.Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri,in armonia con la Costituzione e secondo principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo,senza vincoli di destinazione,per i territori con minore capacità fiscale per abitante.
Articolo 120
La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni,nè adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni,nè limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme,oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica,ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali,prescindendo dai confini territoriali delle amministrazioni locali.La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.
Articolo 121
E' organo della Regione il Presidente della Regione.Il Presidente della Regione rappresenta la Regione e dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione,conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica.
Articolo 122
Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente della Regione sono disciplinati con legge della Repubblica.Il Presidente della Regione è eletto a suffragio universale e diretto e non può ricoprire tre mandati consecutivi.
Articolo 123
Ciascuna Regione ha uno Statuto che,in armonia con la Costituzione,ne determina i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento.Lo Statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa del referendum su provvedimenti amministrativi della Regione.Lo Statuto è approvato dal Presidente di Regione.Lo Statuto è sottoposto a referendum popolare qualora,entro tre mesi dalla sua pubblicazione,ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione.Lo Statuto sottoposto a referendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi.
Articolo 124 abolito
Articolo 125 abolito
Articolo 126
Con decreto motivato del Presidente della Repubblica è disposta la rimozione del Presidente della Regione che abbia compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge.La rimozione può altresì essere disposta per ragioni di sicurezza nazionale.
Articolo 127 abolito
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