mercoledì 6 marzo 2024

La mia Costituzione della Repubblica Italiana

 Articolo 86

Le funzioni del Presidente della Repubblica,in ogni caso che egli non possa adempierle,sono esercitate dal Presidente della Camera dei Deputati.In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica è indetta l'elezione anticipata del Presidente della Repubblica.

Articolo 87

Il Presidente della Repubblica rappresenta l'unità nazionale.Può inviare messaggi alla Camera dei Deputati.Indice le elezioni della nuova Camera dei Deputati e ne fissa la prima riunione.Autorizza la presentazione alla Camera dei Deputati dei disegni di legge di iniziativa del Governo.Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.Commina le sanzioni disciplinari nei confronti dei magistrati.Ha il potere di sciogliere i partiti che attentino alla Costituzione della Repubblica Italiana.Indice il referendum popolare.Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici.Ha il comando delle Forze armate,presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge,dichiara lo stato di guerra deliberato dalla Camera dei Deputati.Può concedere grazie e commutare le pene.Conferisce le onorificenze della Repubblica.

Articolo 88

Il Presidente della Repubblica può,sentito il Presidente della Camera dei Deputati, sciogliere il Parlamento.

Articolo 89

Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai Ministri proponenti,che se ne assumono la responsabilità.Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Articolo 90 abolito

Articolo 91

Il Presidente della Repubblica,prima di assumere le sue funzioni,presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento.

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