lunedì 4 marzo 2024

La mia Costituzione della Repubblica Italiana

 Articolo 71

L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo e a ciascun membro della Camera dei Deputati.Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi,mediante la proposta,da parte di almeno cinquantamila elettori,di un progetto redatto in articoli che deve essere esaminato e votato dalla Camera dei Deputati.

Articolo 72 

Ogni disegno di legge presentato alla Camera dei Deputati è,secondo le norme del suo regolamento,esaminato da una commissione e,poi,dalla Camera stessa che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.

Articolo 73

Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dalla approvazione.Se la Camera dei Deputati,a maggioranza assoluta dei propri componenti,ne dichiara l'urgenza,la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione,salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.

Articolo 74

Il Presidente della Repubblica,prima di promulgare la legge,può con messaggio motivato alla Camera dei Deputati chiedere una nuova deliberazione. Se la Camera dei Deputati approva nuovamente la legge,questa deve essere promulgata.

Articolo 75

E' indetto referendum popolare per proporre una legge o per deliberare l'abrogazione,totale o parziale,di una legge o di un atto avente valore di legge,quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Presidenti di Regione.La legge determina le modalità di attuazione del referendum.

Articolo 76 abolito

Articolo 77

Il Governo non può emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.Quando,in casi straordinari di necessità e d'urgenza,il Governo adotta,sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge,deve il giorno stesso presentarli per la conversione alla Camera dei Deputati che,anche se sciolta,è appositamente convocata e si riunisce entro cinque giorni.I decreti perdono efficacia sin dall'inizio se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione.La Camera dei Deputati può tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

Articolo 78

La Camera dei Deputati delibera lo stato di guerra e conferisce al Governo i poteri necessari.

Articolo 79

La Camera dei Deputati può stabilire l'indulto,con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti,in ogni suo articolo e nella votazione finale.La legge che concede l'indulto stabilisce il termine per la sua applicazione.In ogni caso l'indulto non può applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge.

Articolo 80 abolito









 

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