lunedì 11 marzo 2024

La mia Costituzione della Repubblica Italiana

 Articolo 128 abolito

 Articolo 129 abolito

 Articolo 130 abolito

 Articolo 131

Sono costituite le seguenti Regioni:Valle d'Aosta;Lombardia; Trentino Alto Adige;Veneto;Friuli;Venezia Giulia;Liguria;Emilia;Romagna;Toscana;Umbria;Marche;         Lazio;Abruzzo;Molise;Campania;Puglia;Basilicata;Calabria;Sicilia;Sardegna.

Articolo 132

Si può,con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni interessate del Comune o dei Comuni interessati,espressa mediante referendum,consentire che Comuni,confinanti con un'altra Regione,che ne facciano richiesta,siano staccati dalla loro Regione e siano aggregati alla Regione confinante.

Articolo 133 abolito

Articolo 134

La Corte Costituzionale giudica sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti,aventi forza di legge,dello Stato e sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato.

Articolo 135

La Corte Costituzionale è composta di quindici giudici nominati dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrativa.I giudici della Corte Costituzionale sono scelti fra i magistrati delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrativa,i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio.I giudici della Corte Costituzionale sono nominati per sette anni,decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento e non possono essere nuovamente nominati.Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni.La Corte elegge fra i suoi componenti,secondo le norme stabilite dalla legge,il Presidente che rimane in carica per un biennio ed è rieleggibile,fermi in ogni caso i termini di scadenza dell'ufficio di giudice.L'ufficio di giudice della Corte Costituzionale è incompatibile con ogni carica politica,con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica e ufficio indicati dalla legge.



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