Articolo 128 abolito
Articolo 129 abolito
Articolo 130 abolito
Articolo 131
Sono costituite le seguenti Regioni:Valle d'Aosta;Lombardia; Trentino Alto Adige;Veneto;Friuli;Venezia Giulia;Liguria;Emilia;Romagna;Toscana;Umbria;Marche; Lazio;Abruzzo;Molise;Campania;Puglia;Basilicata;Calabria;Sicilia;Sardegna.
Articolo 132
Si può,con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni interessate del Comune o dei Comuni interessati,espressa mediante referendum,consentire che Comuni,confinanti con un'altra Regione,che ne facciano richiesta,siano staccati dalla loro Regione e siano aggregati alla Regione confinante.
Articolo 133 abolito
Articolo 134
La Corte Costituzionale giudica sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti,aventi forza di legge,dello Stato e sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato.
Articolo 135
La Corte Costituzionale è composta di quindici giudici nominati dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrativa.I giudici della Corte Costituzionale sono scelti fra i magistrati delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrativa,i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio.I giudici della Corte Costituzionale sono nominati per sette anni,decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento e non possono essere nuovamente nominati.Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni.La Corte elegge fra i suoi componenti,secondo le norme stabilite dalla legge,il Presidente che rimane in carica per un biennio ed è rieleggibile,fermi in ogni caso i termini di scadenza dell'ufficio di giudice.L'ufficio di giudice della Corte Costituzionale è incompatibile con ogni carica politica,con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica e ufficio indicati dalla legge.
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