sabato 2 marzo 2024

La mia Costituzione della Repubblica Italiana

 Articolo 61

Le elezioni della Camera dei Deputati hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti.La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.Finchè non sia riunita la nuova Camera dei Deputati sono prorogati i poteri della precedente.

Articolo 62

La Camera dei Deputati si riunisce di diritto il primo giorno non festivo di febbraio o di ottobre.La Camera dei Deputati può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti.

Articolo 63

La Camera dei Deputati elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza.

Articolo 64

La Camera dei Deputati adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.Le sedute sono pubbliche.Le deliberazioni della Camera dei Deputati non sono valide se non è presente la maggioranza dei suoi componenti,e se non sono adottate a maggioranza dei presenti,salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.I membri del Governo hanno diritto,e se richiesti obbligo,di assistere alle sedute.Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono e hanno l'obbligo di rispondere alle interrogazioni dei Deputati.

Articolo 65

La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di Deputato.

Articolo 66

La Corte Costituzionale giudica dei titoli di ammissione dei Deputati e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.

Articolo 67

Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

Articolo 68 abolito

Articolo 69

I membri del Parlamento ricevono un'indennità stabilita dalla legge.

Articolo 70

La funzione legislativa è esercitata dalla Camera dei Deputati.

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