Articolo 41
L'iniziativa economica privata è libera.Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza,alla libertà,alla dignità umana.
Articolo 42
La proprietà è pubblica o privata.I beni economici appartengono allo Stato,ad enti o a privati.La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge,che ne determina i modi di acquisto,di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.La proprietà privata può essere,nei casi preveduti dalla legge,e salvo indennizzo,espropriata per motivi d'interesse generale.La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.
Articolo 43 abolito
Articolo 44
Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali,la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata,fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie,promuove ed impone la bonifica delle terre,la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive;aiuta la piccola e la media proprietà.La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.
Articolo 45
La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata.La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura,con gli opportuni controlli,il carattere e le finalità.La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato.
Articolo 46 abolito
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