Articolo 6
La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.
Articolo 7 abolito
Articolo 8
Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.Le confessioni religiose hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti,in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.
Articolo 9
La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.
Articolo 10
L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.Lo straniero,al quale sia impedito nella sua nazione l'effettivo esercizio delle liberta democratiche garantite dalla Costituzione italiana,ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica,secondo le condizioni stabilite dalla legge.Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici.
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