Articolo 16
Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale,salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza pubblica.Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche.Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi,salvo gli obblighi di legge.
Articolo 17
I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi.Per le riunioni,anche in luogo aperto al pubblico,non è richiesto preavviso.Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità,che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.
Articolo 18
I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente,senza autorizzazione,per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono,anche indirettamente,scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.
Articolo 19
Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma,individuale o associata,di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto.
Articolo 20
Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative,nè di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.
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