sabato 7 maggio 2016

Una mia denuncia contro il Presidente del Consiglio Matteo Renzi

Passo a riportare il testo di una mia denuncia contro il Presidente del Consiglio,Matteo Renzi,che ho inviato,in data 2 maggio 2016,alla Procura della Repubblica di Roma,tramite raccomandata."Alla Procura della Repubblica di Roma.In base agli articoli 333,336 e 337 del Codice di Procedura Penale,intendo sporgere denuncia contro il Presidente del Consiglio,Matteo Renzi,per il reato di falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici,(articolo 479 del Codice Penale),per il motivo che,ora,passo ad esporre.In data 23 marzo 2016 è stata promulgata la legge sull'omicidio stradale e nell'atto relativo a tale promulgazione,è scritto quanto segue:"Data a Roma,addì 23 marzo 2016.Mattarella.Renzi,Presidente del Consiglio dei ministri.Visto,il Guardasigilli:Orlando".Ebbene è falso che il 23 marzo 2016,a Roma,il Presidente del Consiglio,Matteo Renzi,abbia controfirmato la legge sull'omicidio stradale,giacchè il Presidente del Consiglio,Matteo Renzi,ha firmato la legge sull'omicidio stradale,in data 9 marzo 2016,presso palazzo Chigi,a Roma,come è provato da un filmato che si trova nel sito,su Internet,della Presidenza del Consiglio e sottolineo che tale firma è stata apposta dal Presidente del Consiglio,Matteo Renzi,in assenza della firma di promulgazione della legge sull'omicidio stradale del Presidente della Repubblica,Sergio Mattarella,e,dunque,in violazione dell'articolo 89 della Costituzione della Repubblica Italiana.Dall'articolo 479 del Codice Penale cito quanto segue:"Il pubblico ufficiale che,ricevendo o formando un atto,nell'esercizio delle sue funzioni,attesta falsamente...fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità,soggiace alle pene stabilite nell'articolo 476".Pertanto risulta,in modo evidente,falso che a Roma il 23 marzo 2016,il Presidente del Consiglio,Matteo Renzi,abbia controfirmato la legge sull'omicidio stradale e,quindi,il Presidente del Consiglio,Matteo Renzi,ha attestato falsamente un fatto del quale l'atto è destinato a provare la verità,perpetrando,così,il reato di falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale,(articolo 479 del Codice Penale)".

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