lunedì 13 febbraio 2017

Le mie modifiche della Costituzione della Repubblica Italiana

Concludo l'esposizione delle mie modifiche della Costituzione della Repubblica Italiana.L'articolo 126 della Costituzione della Repubblica Italiana va così modificato:"Con decreto motivato del Presidente della Repubblica è disposta la rimozione del Presidente della Regione che abbia compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge.La rimozione può altresì essere disposta per ragioni di sicurezza nazionale".L'articolo 127 della Costituzione della Repubblica Italiana va abolito.L'articolo 131 della Costituzione della Repubblica Italiana va così modificato:" Sono costituite le seguenti Regioni:Piemonte;Valle d'Aosta;Lombardia;Trentino Alto Adige;Veneto;Friuli;Venezia Giulia;Liguria;Emilia;Romagna;Toscana;Umbria; Marche;Lazio;Abruzzo;Molise;Campania;Puglia; Basilicata;Calabria;Sicilia;Sardegna".L'articolo 132 della Costituzione della Repubblica Italiana va così modificato."Si può,con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni interessate del Comune o dei Comuni interessati,espressa mediante referendum,consentire che Comuni,confinanti con un'altra Regione,che ne facciano richiesta,siano staccati dalla loro Regione e siano aggregati alla Regione confinante".L'articolo 133 della Costituzione della Repubblica Italiana va abolito. L'articolo 134 della Costituzione della Repubblica Italiana va così modificato:"La Corte costituzionale giudica sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti,aventi forza di legge,dello Stato e sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato".L'articolo 135 della Costituzione della Repubblica Italiana va così modificato:"La Corte Costituzionale è composta di quindici giudici nominati dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrativa.I giudici della Corte Costituzionale sono scelti fra i magistrati delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrativa,i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio.I giudici della Corte Costituzionale sono nominati per sette anni,decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento e non possono essere nuovamente nominati.Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni.La Corte elegge fra i suoi componenti,secondo le norme stabilite dalla legge,il Presidente che rimane in carica per un biennio ed è rieleggibile,fermi in ogni caso i termini di scadenza dell'ufficio di giudice.L'ufficio di giudice della Corte Costituzionale è incompatibile con ogni carica politica,con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica e ufficio indicati dalla legge".L'articolo 136 della Costituzione della Repubblica Italiana va così modificato:"Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge,la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alla Camera dei Deputati".L'articolo 137 della Costituzione della Repubblica Italiana va così modificato:"Tutti i cittadini e tutte le cittadine possono proporre alla Corte Costituzionale giudizi di legittimità costituzionale delle leggi e degli atti,aventi forza di legge,dello Stato". L'articolo 138 della Costituzione della Repubblica Italiana va così modificato:"Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate dalla Camera dei Deputati con due successive deliberazioni,ad intervallo non minore di tre mesi,e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti della Camera dei Deputati.Le leggi stesse sono sottoposte a referendum quando,entro tre mesi dalla loro pubblicazione,ne facciano domanda un quinto dei membri della Camera dei Deputati o cinque Presidenti di Regione o cinquecentomila elettori".La XII disposizione transitoria e finale va abolita.

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