venerdì 10 febbraio 2017

Le mie modifiche della Costituzione della Repubblica Italiana

L'articolo 120 della Costituzione della Repubblica Italiana va così modificato:"La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni,nè adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni,nè limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme,oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica,ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali,prescindendo dai confini territoriali delle amministrazioni locali.La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione"L'articolo 121 della Costituzione della Repubblica italiana va così modificato:"E'organo della Regione il Presidente della Regione.Il Presidente della Regione rappresenta la Regione e dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione,conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica".L'articolo 122 della Costituzione della Repubblica Italiana va così modificato:"Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente della Regione sono disciplinati con legge della Repubblica.Il Presidente della Regione è eletto a suffragio universale e diretto e non può ricoprire tre mandati consecutivi".L'articolo 123 della Costituzione della Repubblica italiana va così modificato:"Ciascuna Regione ha uno Statuto che,in armonia con la Costituzione,ne determina i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento.Lo Statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa del referendum su provvedimenti amministrativi della Regione.Lo Statuto è approvato dal Presidente di Regione.Lo Statuto è sottoposto a referendum popolare qualora,entro tre mesi dalla sua pubblicazione,ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione.Lo Statuto sottoposto a referendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi".

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