giovedì 29 febbraio 2024

La mia Costituzione della Repubblica Italiana

 Articolo 47

La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme;disciplina,coordina e controlla  l'esercizio del credito.Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi della Nazione.

  Articolo 48

  Sono elettori tutti i cittadini,uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età. Il voto è personale ed eguale,libero e segreto.Il suo esercizio è un diritto.Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile.

  Articolo 49

  Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.

  Articolo 50

  Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alla Camera dei Deputati per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità.

  Articolo 51

  Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza,secondo i requisiti stabiliti dalla legge.La legge può,per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.

  

mercoledì 28 febbraio 2024

La mia Costituzione della Repubblica Italiana

 Articolo 41

L'iniziativa economica privata è libera.Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza,alla libertà,alla dignità umana.

Articolo 42

La proprietà è pubblica o privata.I beni economici appartengono allo Stato,ad enti o a privati.La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge,che ne determina i modi di acquisto,di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.La proprietà privata può essere,nei casi preveduti dalla legge,e salvo indennizzo,espropriata per motivi d'interesse generale.La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.

Articolo 43 abolito

Articolo 44

Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali,la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata,fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie,promuove ed impone la bonifica delle terre,la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive;aiuta la piccola e la media proprietà.La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.

Articolo 45

La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata.La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura,con gli opportuni controlli,il carattere e le finalità.La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato.

Articolo 46 abolito


martedì 27 febbraio 2024

La mia Costituzione della Repubblica Italiana

 Articolo 36

Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sè e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa.La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge. Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite,e non può rinunziarvi.

Articolo 37

La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e,a parità di lavoro,le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore.Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.E' vietato il lavoro a tutti coloro che non hanno ancora compiuto i diciotto anni di età.

Articolo 38

Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio,malattia, invalidità e vecchiaia,disoccupazione involontaria.Gli inabili ed i disabili hanno diritto    all'educazione e all'avviamento professionale.Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.L'assistenza privata è libera.

Articolo 39

L'organizzazione sindacale è libera. Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali,secondo le norme di legge.E' condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica.I sindacati registrati hanno personalità giuridica.Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti,stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.

Articolo 40

Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano.

lunedì 26 febbraio 2024

La mia Costituzione della Repubblica Italiana

 Articolo 31

La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi,con particolare riguardo alle famiglie numerose.Protegge la maternità,l'infanzia e la gioventù,favorendo gli istituti necessari a tale scopo.

Articolo 32

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e garantisce cure gratuite agli indigenti.Nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario.

Articolo 33

L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione,senza oneri per lo Stato.La legge,nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità,deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.E' prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.Le istituzioni dì alta cultura,università ed accademie,hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

Articolo 34

La scuola è aperta a tutti.L'istruzione inferiore impartita a tutti dall'età di sei anni fino al compimento dei diciotto anni di età,è obbligatoria e gratuita.I capaci e meritevoli,anche se privi di mezzi,hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio,assegni alle famiglie ed altre provvidenze,che devono essere attribuite per concorso.

Articolo 35

La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.Riconosce la libertà di emigrazione,salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale,e tutela il lavoro italiano all'estero.


domenica 25 febbraio 2024

La mia Costituzione della Repubblica Italiana

 Articolo 26

L'estradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali.Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici.

Articolo 27

La responsabilità penale è personale.L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità.Non è ammessa la pena di morte.

Articolo 28

I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili,secondo le leggi penali,civili e amministrative,degli atti compiuti in violazione di diritti.In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

Articolo 29

La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi.

Articolo 30

E' dovere e diritto dei genitori mantenere,istruire ed educare i figli,anche se nati fuori del matrimonio.Nei casi di incapacità dei genitori,la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale,compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.

sabato 24 febbraio 2024

La mia Costituzione della Repubblica Italiana

 Articolo 21

Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola,lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti,per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi,o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.In tali casi,quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria,il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria,che devono immediatamente,e non mai oltre ventiquattro ore,fare denunzia all'autorità giudiziaria.Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive,il sequestro s'intende revocato e privo di ogni effetto.La legge può stabilire,con norme di carattere generale,che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.Sono vietate alla visione dei minori di diciotto anni di età le pubblicazioni a stampa,gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni non adatte alla visione dei minori di diciotto anni di età.La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

Articolo 22

Nessuno può essere privato,per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza,del nome.

Articolo 23

Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta.

Articolo 24

Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.Sono assicurati ai non abbienti,con appositi istituti,i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.

Articolo 25

Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.

venerdì 23 febbraio 2024

La mia Costituzione della Repubblica Italiana

 Articolo 16

Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale,salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza pubblica.Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche.Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi,salvo gli obblighi di legge.

Articolo 17

I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi.Per le riunioni,anche in luogo aperto al pubblico,non è richiesto preavviso.Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità,che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.

Articolo 18

I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente,senza autorizzazione,per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono,anche indirettamente,scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.

Articolo 19

Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma,individuale o associata,di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto.

Articolo 20

Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative,nè di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.