sabato 9 marzo 2024

La mia Costituzione della Repubblica Italiana

 Articolo 107

I magistrati sono inamovibili.Il Ministro della Giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare.Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

Articolo 108

Le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge.

Articolo 109

L'autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria.

Articolo 110

Spettano al Ministro della Giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.

Articolo 111

Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale,pronunciati dagli organi giurisdizionali,è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge.Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.

Articolo 112

Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale.

Articolo 113

Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa. Tale tutela  giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.

Articolo 114

La Repubblica è costituita dai Comuni,dalle Regioni e dallo Stato.I Comuni e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti,poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.Roma è la capitale della Repubblica.

Articolo 115 abolito

Articolo 116 abolito

Articolo 117 abolito


venerdì 8 marzo 2024

La mia Costituzione della Repubblica Italiana

 Articolo 101

La giustizia è amministrata in nome del popolo.I magistrati sono soggetti soltanto alla legge.

Articolo 102

La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario.Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali.

Articolo 103

Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e,in particolari materie indicate dalla legge,anche dei diritti soggettivi.La Corte dei Conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalle leggi.

Articolo 104

La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.

Articolo 105 abolito

Articolo 106

Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.




giovedì 7 marzo 2024

La mia Costituzione della Repubblica Italiana

 Articolo 92

Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei Ministri,che  istituiscono insieme il Consiglio dei Ministri.Il Presidente del Consiglio la cui età deve essere almeno di venticinque anni,è eletto,ogni tre anni,dai cittadini,uomini e donne,maggiorenni contestualmente alle elezioni della Camera dei Deputati.La carica di Presidente del Consiglio non può essere ricoperta per tre mandati consecutivi.Il Presidente del Consiglio nomina i Ministri fra i Deputati della Camera dei Deputati.In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente del Consiglio,il Ministro dell'Interno assume la carica di Presidente del Consiglio.

Articolo 93

Il Presidente del Consiglio dei Ministri e i Ministri,prima di assumere le funzioni,prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.

Articolo 94

Il Governo deve avere la fiducia della Camera dei Deputati.Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alla Camera per ottenere la fiducia. Il voto contrario della Camera,su una proposta del Governo,non importa obbligo di dimissioni.La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.La mozione di sfiducia,se approvata,comporta le dimissioni del Governo e l'indizione di elezioni anticipate.

Articolo 95

Il Presidente del Consiglio dei Ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile.Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo,promuovendo e coordinando la attività dei Ministri.I Ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei Ministri,e individualmente degli atti dei loro dicasteri.La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero,le attribuzioni e l'organizzazione dei Ministeri.

Articolo 96 abolito

Articolo 97

I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge,in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza,le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso,salvo i casi stabiliti dalla legge.

Articolo 98

I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.Se sono membri del Parlamento,non possono conseguire promozioni se non per anzianità.Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d'iscriversi ai partiti politici per i magistrati,i militari di carriera in servizio attivo,i funzionari ed agenti di polizia,i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero.

Articolo 99 abolito

Articolo 100

Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico- amministrativa e di tutela della giustizia nell'amministrazione.La Corte dei Conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo,e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato.Partecipa,nei casi e nelle forme stabilite dalla legge,al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria.Riferisce direttamente alla Camera dei Deputati sul risultato del riscontro eseguito.La legge assicura l'indipendenza dei due Istituti e dei loro componenti di fronte al Governo.


mercoledì 6 marzo 2024

La mia Costituzione della Repubblica Italiana

 Articolo 86

Le funzioni del Presidente della Repubblica,in ogni caso che egli non possa adempierle,sono esercitate dal Presidente della Camera dei Deputati.In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica è indetta l'elezione anticipata del Presidente della Repubblica.

Articolo 87

Il Presidente della Repubblica rappresenta l'unità nazionale.Può inviare messaggi alla Camera dei Deputati.Indice le elezioni della nuova Camera dei Deputati e ne fissa la prima riunione.Autorizza la presentazione alla Camera dei Deputati dei disegni di legge di iniziativa del Governo.Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.Commina le sanzioni disciplinari nei confronti dei magistrati.Ha il potere di sciogliere i partiti che attentino alla Costituzione della Repubblica Italiana.Indice il referendum popolare.Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici.Ha il comando delle Forze armate,presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge,dichiara lo stato di guerra deliberato dalla Camera dei Deputati.Può concedere grazie e commutare le pene.Conferisce le onorificenze della Repubblica.

Articolo 88

Il Presidente della Repubblica può,sentito il Presidente della Camera dei Deputati, sciogliere il Parlamento.

Articolo 89

Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai Ministri proponenti,che se ne assumono la responsabilità.Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Articolo 90 abolito

Articolo 91

Il Presidente della Repubblica,prima di assumere le sue funzioni,presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento.

martedì 5 marzo 2024

La mia Costituzione della Repubblica Italiana

 Articolo 81

La Camera dei Deputati ogni anno approva con legge i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo. L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.

Articolo 82

La Camera dei Deputati può disporre inchieste su materie di pubblico interesse. A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi.La Commissione di inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

Articolo 83

Il Presidente della Repubblica è eletto da tutti i cittadini,uomini e donne,maggiorenni.La legge determina le modalità di elezione del Presidente della Repubblica.

Articolo 84

Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni d'età e goda dei diritti civili e politici.L'ufficio del Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica.L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.

Articolo 85

Il Presidente della Repubblica è eletto per quattro anni.La carica di Presidente della Repubblica non può essere ricoperta per tre mandati consecutivi.

lunedì 4 marzo 2024

La mia Costituzione della Repubblica Italiana

 Articolo 71

L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo e a ciascun membro della Camera dei Deputati.Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi,mediante la proposta,da parte di almeno cinquantamila elettori,di un progetto redatto in articoli che deve essere esaminato e votato dalla Camera dei Deputati.

Articolo 72 

Ogni disegno di legge presentato alla Camera dei Deputati è,secondo le norme del suo regolamento,esaminato da una commissione e,poi,dalla Camera stessa che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.

Articolo 73

Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dalla approvazione.Se la Camera dei Deputati,a maggioranza assoluta dei propri componenti,ne dichiara l'urgenza,la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione,salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.

Articolo 74

Il Presidente della Repubblica,prima di promulgare la legge,può con messaggio motivato alla Camera dei Deputati chiedere una nuova deliberazione. Se la Camera dei Deputati approva nuovamente la legge,questa deve essere promulgata.

Articolo 75

E' indetto referendum popolare per proporre una legge o per deliberare l'abrogazione,totale o parziale,di una legge o di un atto avente valore di legge,quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Presidenti di Regione.La legge determina le modalità di attuazione del referendum.

Articolo 76 abolito

Articolo 77

Il Governo non può emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.Quando,in casi straordinari di necessità e d'urgenza,il Governo adotta,sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge,deve il giorno stesso presentarli per la conversione alla Camera dei Deputati che,anche se sciolta,è appositamente convocata e si riunisce entro cinque giorni.I decreti perdono efficacia sin dall'inizio se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione.La Camera dei Deputati può tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

Articolo 78

La Camera dei Deputati delibera lo stato di guerra e conferisce al Governo i poteri necessari.

Articolo 79

La Camera dei Deputati può stabilire l'indulto,con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti,in ogni suo articolo e nella votazione finale.La legge che concede l'indulto stabilisce il termine per la sua applicazione.In ogni caso l'indulto non può applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge.

Articolo 80 abolito









 

sabato 2 marzo 2024

La mia Costituzione della Repubblica Italiana

 Articolo 61

Le elezioni della Camera dei Deputati hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti.La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.Finchè non sia riunita la nuova Camera dei Deputati sono prorogati i poteri della precedente.

Articolo 62

La Camera dei Deputati si riunisce di diritto il primo giorno non festivo di febbraio o di ottobre.La Camera dei Deputati può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti.

Articolo 63

La Camera dei Deputati elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza.

Articolo 64

La Camera dei Deputati adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.Le sedute sono pubbliche.Le deliberazioni della Camera dei Deputati non sono valide se non è presente la maggioranza dei suoi componenti,e se non sono adottate a maggioranza dei presenti,salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.I membri del Governo hanno diritto,e se richiesti obbligo,di assistere alle sedute.Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono e hanno l'obbligo di rispondere alle interrogazioni dei Deputati.

Articolo 65

La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di Deputato.

Articolo 66

La Corte Costituzionale giudica dei titoli di ammissione dei Deputati e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.

Articolo 67

Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

Articolo 68 abolito

Articolo 69

I membri del Parlamento ricevono un'indennità stabilita dalla legge.

Articolo 70

La funzione legislativa è esercitata dalla Camera dei Deputati.